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Sez. 1, Sentenza n. 2548 del 03/04/2000 Cc. (dep. 19/05/2000) Rv. 216031 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE | Rateizzazione - Provvedimento di competenza del magistrato di sorveglianza - Previa richiesta di conversione da parte del pubblico ministero - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216031-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE

Il provvedimento di rateizzazione della pena pecuniaria, attribuito alla competenza del magistrato di sorveglianza dall'art.660, comma 3, c.p.p. (dovendosi considerare implicitamente abrogati l'art. 237 del R.D.23 dicembre 1865 n.2701 e gli artt.78 e 79 della tariffa penale approvata con D.M.28 giugno 1866, in base ai quali poteva darsi luogo a dilazioni in via amministrativa), è subordinato alla sola ritenuta sussistenza, da parte del magistrato di sorveglianza, di "situazioni di insolvenza". Esso, quindi, non presuppone affatto la richiesta di conversione della pena pecuniaria da parte del pubblico ministero, alla quale deve darsi luogo, ai sensi del precedente comma 2 dello stesso art.660 c.p.p., solo in presenza della diversa condizione costituita dall'accertata "impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 660 CORTE COST., Legge 23/12/1865 num. 2701 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)