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Sez. L, Sentenza n. 6091 del 18/10/1983 (Rv. 430891 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE ATTRIBUITE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430891-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE ATTRIBUITE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 429, terzo comma, cod. civ., in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, trova applicazione anche nel caso di liquidazione dell'importo delle mensilità di retribuzione attribuite, a norma del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto anche tale credito del prestatore di lavoro, ancorché non sinallagmaticamente collegato con una prestazione lavorativa, rappresentata pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe conseguito ove l'espletamento della attività lavorativa non gli fosse stato impedito dall'illegittimo licenziamento. (Conf 371/83, mass n 425182; (Conf 4322/81, mass n 415006).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)