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Sez. L, Sentenza n. 12363 del 28/05/2007 (Rv. 597218 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Fatto costitutivo non ritualmente contestato ex art. 416, terzo comma, cod.proc.civ. - Relativo onere probatorio - Insussistenza - Accertamento "ex officio" in grado d'appello, su istanza di parte o d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie concernente il versamento del contributo cui la legge subordina l'assunzione, da parte del Fondo di garanzia, dell'obbligo di pagamento del TFR.
Stato
decisa il 2007-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597218-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Non incombe al lavoratore l'onere di provare il fatto costitutivo non ritualmente contestato ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod.proc.civ. - nella specie, il versamento del contributo ex art. 2 legge n.297 del 1992, cui la legge subordina l'assunzione, da parte del Fondo di garanzia, dell'obbligo di pagamento del TFR - la cui inesistenza non sia stata accertata "ex officio" dal giudice e va escluso che un accertamento al riguardo possa avvenire in grado d'appello, su istanza di parte ovvero d'ufficio, ostandovi il divieto di "nova" ex art. 437 cod.proc.civ. che, alla stregua del principio di non contestazione, non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso altresì alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado e concretamente non rilevabili dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)