Sez. L, Sentenza n. 16201 del 10/07/2009 (Rv. 609577 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Fondo di garanzia ex art. 2 della legge n. 297 del 1992 - Obbligo di corresponsione del TFR - Eccezioni dell'Istituto previdenziale - Mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Contestazione di un fatto costitutivo - Sussistenza - Deducibilità - Comparsa ex art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. - Procedimento di ingiunzione - Con l'atto di opposizione - Inosservanza - Conseguenze - Esclusione dei fatti non contestati dal tema di indagine - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
In tema di corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge n. 297 del 1992, la contestazione dell'Istituto previdenziale, relativa al mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi al Fondo, non si configura come eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni previste dall'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ., ma come contestazione di un fatto costitutivo, la quale, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., in virtù del principio di non contestazione, deve essere fatta valere con la comparsa di costituzione ovvero, nel procedimento di ingiunzione, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi ritenere, in mancanza, che i fatti non contestati siano esclusi dal tema di indagine - con conseguente inopponibilità in appello, ostandovi il divieto di "nova", riferito anche alle contestazioni nuove, nonché, più in generale, nelle fasi successive - sempreché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, "ex officio", in base alle risultanze ritualmente acquisite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)