Sez. L, Sentenza n. 1745 del 16/02/2000 (Rv. 533948 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Eccezioni nuove - Nuova rappresentazione del fatto - Inammissibilità - Fattispecie relativa a nuove deduzioni dell'INAIL in materia di lavorazioni compiute dal datore di lavoro, ai fini della identificazione della tariffa contributiva applicabile.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel rito delle controversie del lavoro e previdenziali, a norma dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non è ammissibile la proposizione in appello di nuove eccezioni, mediante l'introduzione nella fase di gravame di una nuova rappresentazione dei fatti, al fine di conseguire una diversa qualificazione degli stessi sul piano delle conseguenze giuridiche. (Nella specie, dopo che in primo grado, nell'ambito di un'azione di ripetizione proposta dal datore di lavoro contro l'INAIL, si era discusso se una lavorazione industriale dovesse essere classificata ai fini contributivi, sulla base delle denunce iniziali, secondo la voce di tariffa poi applicata a seguito di una successiva denuncia, l'istituto previdenziale appellava la sentenza a esso sfavorevole, deducendo la sussistenza di una lavorazione complessa e chiedendo l'applicazione di un tasso medio ponderato basato anche su di una voce di tariffa mai precedentemente invocata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)