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Sez. 5, Sentenza n. 2757 del 12/05/2000 Cc. (dep. 11/07/2000) Rv. 217808 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Competenza a nominare il custode - Nomina da parte del giudice - Illegittimità - Esclusione - Funzione dell'ufficiale giudiziario che esegue il provvedimento - Indicazione.
Stato
decisa il 2000-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217808-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

Nel corso del procedimento penale, il giudice che dispone il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 317 cod. proc. pen., può nominare il custode dei beni sequestrati, in quanto egli è il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare reale, ai sensi dell'art.665 cod. proc. pen.; ne deriva che nel caso in cui il sequestro conservativo abbia ad oggetto cose diverse dal danaro, dai titoli di credito e dagli oggetti preziosi, l'eventuale nomina del custode da parte dell'ufficiale giudiziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 317, comma terzo, cod. proc. pen., 520, comma secondo, e 678 cod. proc. civ., nel corso dell'esecuzione del provvedimento, ha carattere residuale rispetto al potere di nomina del giudice al quale è consentito procedere anche alla sostituzione del custode in tal modo nominato. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si sosteneva l'illegittimità della nomina del custode di quote sociali effettuata dal giudice che ne aveva disposto il sequestro conservativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)