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Sez. 5, Sentenza n. 43576 del 19/09/2001 Cc. (dep. 03/12/2001) Rv. 220262 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Esecuzione nelle forme del cod.proc.civ. - Competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220262-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

In tema di sequestro conservativo, il precetto di cui all'art. 317, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il provvedimento deve essere eseguito con le forme previste dal codice di procedura civile, non comporta che tale esecuzione non debba poi essere affidata allo stesso giudice che lo ha emesso, atteso che la predetta disposizione attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non investe anche l'onere di iniziativa che rimane a carico del giudice penale. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP, che, ritenendo che la esecuzione della misura dovesse essere rimessa al soggetto richiedente, aveva revocato suo precedente provvedimento con il quale era stato ordinato di procedervi all'ufficiale giudiziario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)