Sez. 1, Sentenza n. 1770 del 03/03/1997 Cc. (dep. 24/04/1997) Rv. 208879 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Sostituzione del custode - Competenza del giudice penale che procede - Sussistenza - Competenza del giudice civile - Interviene solo dopo il giudicato penale all'atto della conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
In tema di sequestro conservativo, la sostituzione del custode dei beni sequestrati rientra nei poteri del giudice penale che procede, fino a quando nell'ambito del procedimento penale non sia stata definitivamente accertata o esclusa la sussistenza del credito a tutela del quale è stata disposta la misura cautelare reale. L'intervento del giudice civile, invece, è previsto solo nel momento in cui, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il sequestro conservativo si converte in pignoramento e prende avvio l'esecuzione forzata sui beni secondo le norme del codice di procedura civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)