Sez. 1, Ordinanza n. 1460 del 07/06/1977 Cc. (dep. 21/09/1977) Rv. 136702 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - IN GENERE - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - GLOBALITA - EFFETTI SULLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE PREVISTE NELLA LEGGE 1975 N 354 - LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONCESSIONE O DINIEGO DEL BENEFICIO - CRITERI DI VALUTAZIONE - PARTECIPAZIONE ALLA OPERA DI RIEDUCAZIONE PER UN SEMESTRE - DIRITTO AD UNA RIDUZIONE DI PENA DI GIORNI VENTI - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - IN GENERE - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - GLOBALITA - EFFETTI SULLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE PREVISTE NELLA LEGGE 1975 N 354 - LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONCESSIONE O DINIEGO DEL BENEFICIO - CRITERI DI VALUTAZIONE - PARTECIPAZIONE ALLA OPERA DI RIEDUCAZIONE PER UN SEMESTRE - DIRITTO AD UNA RIDUZIONE DI PENA DI GIORNI VENTI - ESCLUSIONE.*
Il trattamento penitenziario, quale strumento dell'opera di rieducazione, sebbene articolato nel tempo e sottoposto a vagli periodici, si presenta come un unicum inscindibile, globalmente diretto al reinserimento nella societa di un soggetto effettivamente emendato e come tale meritevole di riacquistare il suo status di cittadino nella pienezza dei diritti e dei doveri. Il principio della globalita del trattamento penitenziario vale per tutte le misure alternative alla detenzione previste nel capo settimo, titolo primo, legge 1975 n 354, e percio anche per la riduzione di pena di cui all'art 54 detta legge. Ne segue che ai fini della concessione o meno del beneficio la Sezione di sorveglianza deve valutare il comportamento tenuto dal condannato durante l'intero arco della detenzione, esprimendo un giudizio globale, sia pure sulla base dei risultati acquisiti nei singoli periodi semestrali durante i quali si e sviluppato, senza soluzione di continuita, il trattamento rieducativo. (in applicazione di tali principi, la Cassazione ha ritenuto priva di fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui ciascun periodo semestrale avrebbe piena autonomia, nel senso che la partecipazione all'opera di rieducazione per un semestre darebbe automaticamente ed irrevocabilmente diritto ad una riduzione di pena pari a venti giorni, salva l'ipotesi di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)