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Sez. 3, Sentenza n. 2490 del 05/07/1976 (Rv. 381289 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - RELATIVA STABILITA - NECESSITA - MUTAMENTO TRANSITORIO - IRRILEVANZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381289-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - RELATIVA STABILITA - NECESSITA - MUTAMENTO TRANSITORIO - IRRILEVANZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini previsti nell'art 1898 cod civ, l'aggravamento del rischio deve consistere in una situazione - dipendente dal fatto del terzo o da quello dell'assicurato - caratterizzata dalla permanenza o, almeno, da una relativa stabilita e durevolezza. E, al riguardo, irrilevante un mutamento meramente episodico e transitorio. Il giudizio espresso dal giudice di merito a tale proposito si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimita se sufficientemente e correttamente motivato. (V 1561/73, mass n 364382; (V 1533/70, mass n 347384).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1898, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)