Sez. 1, Sentenza n. 3563 del 10/04/1987 (Rv. 452524 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - RELATIVA STABILITÀ - NECESSITÀ - AVVISO ALL'ASSICURATORE - OBBLIGO DELL'ASSICURATO - CONDIZIONI - SITUAZIONE SOPRAVVENUTA - CARATTERI - MUTAMENTO TRANSITORIO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO DI OGGETTI DA CUSTODIRSI NELLA CASA DI ABITAZIONE DELL'INTERESSATO.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - RELATIVA STABILITÀ - NECESSITÀ - AVVISO ALL'ASSICURATORE - OBBLIGO DELL'ASSICURATO - CONDIZIONI - SITUAZIONE SOPRAVVENUTA - CARATTERI - MUTAMENTO TRANSITORIO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO DI OGGETTI DA CUSTODIRSI NELLA CASA DI ABITAZIONE DELL'INTERESSATO.*
Con riguardo all'aggravamento del rischio la norma dell'art. 1898 cod. civ. non esige una rigida ed assoluta immodificabilità della situazione di fatto esistente al tempo della conclusione del contratto di Assicurazione, sicché non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello stato delle cose obbliga l'assicurato a darne notizia allo assicuratore, ma soltanto quello che sia caratterizzato da una incidenza, sulla gravità e sull'intensità del rischio assicurativo, tale da alterare l'equilibrio tra il rischio stesso ed il premio oltre il limite della normale area contrattuale; dalla novità della situazione venutasi a creare, nel senso che essa non sia stata prevista e non fosse, quanto meno, prevedibile dalle parti contraenti all'atto della conclusione del contratto; e dalla permanenza, o quanto meno, da una certa stabilità o persistenza della situazione sopravvenuta, restando invece privo di Rilevanza ogni mutamento che sia meramente episodico e transitorio. (nella specie, in tema di Assicurazione contro il furto di oggetti da custodirsi nella casa di abitazione dell'interessato, la suprema Corte, alla stregua dei principi sopraenunciati, ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito l'esclusione dello assicuratore dalla responsabilità in relazione al rischio aggravato dalla modifica dello stato di cose, consistito nell'avere lo assicurato trasferito la propria abitazione in altra casa, utilizzando l'abitazione assicurata quale seconda dimora, aperta all'uso di amici e di terzi estranei). (V 2566/78, mass n 391913; (V 1678/77, mass n 385390; (V 2490/76, mass n 381289; (V 1561/73, mass n 364382).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1898
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)