Sez. 1, Sentenza n. 8669 del 08/08/1995 (Rv. 493594 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO | Credito indicato nel riparto in quantità inferiore a quella risultante dallo stato passivo - Osservazione al progetto di riparto da parte del creditore quale forma di tutela preventiva - Ammissibilità - Possibilità per il creditore di proporre comunque reclamo contro il decreto - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO
In tema di fallimento, le osservazioni al progetto di riparto (art. 110 comma terzo legge fall.) devono essere limitate alla graduazione vari crediti ed all'ammontare della somma distribuita, con esclusione di qualsiasi questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, atteso che tali questioni - per la correlazione esistente tra le subprocedure di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo liquidato - devono essere proposte, a pena di preclusione, con le forme impugnative e contenziose dello stato passivo esecutivo ovvero dei provvedimenti emessi in relazione alle istanze tardive ex art. 101 legge fall.. Tuttavia, qualora sia lo stesso curatore che nel predisporre il riparto individui il credito con un'entità inferiore a quella emergente dallo stato passivo, l'osservazione al progetto di riparto costituisce il mezzo ordinario, e come tale ammissibile, per ottenere la modifica del riparto stesso, in forma di tutela preventiva, prima che lo stesso diventi esecutivo, facendo divenire incontestabile il decreto del giudice delegato, salva comunque la possibilità per il creditore, indipendentemente dalla formulazione delle osservazioni, di proporre reclamo contro il decreto che rende esecutivo il progetto di riparto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)