Sez. 1, Sentenza n. 257 del 11/01/1995 (Rv. 489617 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO | Osservazioni dei creditori sul progetto presentato dal curatore - Questioni ammissibili. INPS - pagamento ai lavoratori di quanto loro dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro - Conseguente credito dell'INPS - Omissione nel piano di riparto parziale per non essere compreso nello stato passivo - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO
In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, il giudice delegato, nel valutare le osservazioni dei creditori sul progetto presentato dal curatore, deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduazione dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi creditori, mentre non può esaminare quelle concernenti l'esistenza o l'ammontare dei crediti ammessi e l'esistenza delle cause di prelazione, stante l'intangibilità dello stato passivo non impugnato nelle forme e nei termini previsti dalla legge fallimentare. Ne consegue che il piano di riparto stabilito dal giudice delegato non può che svilupparsi in riferimento ai crediti "come già ammessi", per cui è legittimo il provvedimento con cui il Tribunale fallimentare conferma quello del giudice delegato che ha reso esecutivo il piano di riparto parziale non considerando - in quanto non compreso nello stato passivo del fallimento - il credito dell'INPS sorto per il pagamento ai lavoratori di quanto loro dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro con surroga nei loro diritti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)