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Sez. 1, Sentenza n. 7397 del 24/01/1978 Ud. (dep. 10/06/1978) Rv. 139330 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - DETERMINAZIONE DELLA PENA BASE NEL MINIMO - MODIFICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139330-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - DETERMINAZIONE DELLA PENA BASE NEL MINIMO - MODIFICABILITA.*

Il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'appello posto dall'art 515 cod proc pen va correlato al divieto della reformatio in peius, quando appellante e il solo imputato, il giudice puo dare al reato una diversa definizione giuridica anche piu grave e puo mutare la specie o la quantita della pena, adottando una diversa pena base o differenti criteri per la Determinazione della incidenza sanzionatoria delle circostanze aggravanti o attenuanti, salvo in ogni caso il divieto di revocare benefici o infliggere in definitiva (ed a prescindere dai calcoli intermedi) una pena piu grave per specie o quantita. Tale principio vale, a maggior ragione, qualora sia mutato il nomen iuris del reato (nella specie, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale), non potendo la Determinazione della pena base nel minimo edittale adottata in primo grado per l'originario titolo del reato, valere in alcun modo per il diverso titolo ritenuto in grado di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)