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Sez. 1, Sentenza n. 647 del 09/03/1971 (Rv. 350367 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350367-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice di rinvio, vincolato dalla sentenza di annullamento, non solo in relazione al principio di diritto, ma anche ai presupposti di fatto accertati, rimane libero se la situazione giuridica sia venuta a mutare per ius superveniens, ed ha comunque il potere di riesaminare i fatti gia accertati e di accettarne dei nuovi se vi sia stato annullamento per vizio di motivazione su punti decisivi, o per contraddittorieta insanabile fra motivazione e dispositivo, ai fini della pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, e nei limiti dei motivi di appello proposti. (V 1843'70, mass n 347829).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)