Sez. 1, Sentenza n. 1843 del 07/10/1970 (Rv. 347829 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DIFFERENZA - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DIFFERENZA - CONSEGUENZE.*
I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la Cassazione abbia annullato la sentenza d'appello per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Mentre nella seconda ipotesi il giudice di rinvio e libero di esaminare i fatti accertati di accertarne degli altri (nei limiti in cui nuove prove sono ammesse dall'art 394 cod proc civ) e di decidere la controversia in base a nuovi presupposti obiettivi, nella prima ipotesi, invece, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto, fissato dalla Corte suprema senza poter valutare ex novo i fatti accertati nel giudizio d'appello. Nel giudizio di rinvio la causa perviene ad istruzione chiusa, ne in linea generale, e consentita in quella Sede la deduzione di prove non chieste nella precedente fase di giudizio di merito, essendo l'ammissibilita di nuovi mezzi istruttori consentita eccezionalmente solo quando, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, sorga la necessita di istruire questioni che siano venute ad emergere come rilevanti per la decisione della causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)