Sez. 3, Sentenza n. 6405 del 23/06/1999 (Rv. 527874 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE | Locazione esclusiva ad uno dei comproprietari - Cessazione del rapporto locatizio per scadenza del termine o risoluzione del contratto - Condanna al rilascio del bene agli altri comproprietari - Inammissibilità - Amministrazione in comune con eventuale ricorso all'autorità giudiziaria - Configurabilità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE
In caso di concessione di un bene in locazione ad uno dei comproprietari, venuto a conclusione il rapporto locatizio per scadenza del termine o per la pronuncia della sua risoluzione per inadempimento del conduttore, questo - avendo diritto al godimento dello stesso in proporzione della sua quota - non può essere condannato al rilascio del bene medesimo agli altri comproprietari, restando invece ai comunisti di disciplinare l'ordinaria amministrazione della cosa comune senza privare alcuno dei contitolari del bene delle sue facoltà di godimento e così eventualmente di ricorrere, in caso di persistente disaccordo, all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1105, ultimo comma, cod. civ., per la nomina di un amministratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)