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Sez. 3, Sentenza n. 8110 del 20/07/1991 (Rv. 473253 - 01)

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Locazione della cosa comune - In genere | Locazione esclusiva ad uno dei comproprietari - Risoluzione per inadempimento del conduttore - Condanna al rilascio del bene all'altro comproprietario - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473253-01

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Locazione della cosa comune - In genere

Anche quando venga pronunciata risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto un bene comune locato ad uno dei proprietari per inadempimento del conduttore, questo - avendo diritto al godimento dello stesso in proporzione della sua quota - non può essere condannato al rilascio del bene medesimo all'altro comproprietario, restando invece ai comunisti di disciplinare l'ordinaria amministrazione della cosa comune senza privare alcuno dei contitolari del bene delle sue facoltà di godimento e così eventualmente di ricorrere, in caso di persistente disaccordo, all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1105, ultimo comma, cod.civ., per la nomina di un amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)