Sez. 1, Sentenza n. 8384 del 31/03/2008 (Rv. 602680 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Illegittimità costituzionale dell'art. 5 - Bis, comma 7 bis, d.l. n. 333 del 1992 - Nuova disciplina prevista dall'art. 2, comma 89, lett. e), legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Applicazione ai giudizi in corso - Condizioni - Misura del ristoro patrimoniale - Riferimento al valore di mercato dell'immobile secondo la sua destinazione urbanistica - Destinazione di fatto impressa dal proprietario - Irrilevanza - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di occupazione appropriativa, l'art. 2, comma 89, lett. e), legge 24 dicembre 2007, n. 244 - il quale, colmando il vuoto normativo conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7 bis, d.l. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, ha modificato l'art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001 disponendo che nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene - è applicabile nei giudizi in corso a meno che il rapporto non sia ormai esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze. Tuttavia, poiché il ristoro patrimoniale è destinato ex art. 42 Cost. a tener luogo del bene espropriato, lo stesso non può superare in nessun caso il valore che il proprietario trarrebbe dall'immobile se decidesse di porlo sul mercato con la destinazione stabilita dallo strumento urbanistico, senza che possa tenersi conto di altre destinazioni di fatto impresse dal proprietario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto irrilevante che il proprietario avesse l'autorizzazione alla gestione di un esercizio commerciale per la vendita di prodotti alimentari ed agricoli).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 55 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)