Sez. 1, Sentenza n. 7258 del 18/03/2008 (Rv. 602673 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Fondo in comunione - Azioni del singolo comproprietario anche nell'interesse degli altri - Estensione degli effetti dell'opposizione alla stima anche agli altri comproprietari - Differenze tra espropriazione ed occupazione appropriativa - Sussistenza - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di ablazione della proprietà privata indivisa da parte della P.A., mentre nel caso di espropriazione l'opposizione di uno dei comproprietari estende i suoi effetti anche agli altri ed implica che il giudizio debba determinare l'indennità nel suo complesso, in quanto l'obbligazione indennitaria dell'espropriante non può essere adempiuta in forma frazionata e la comunione permane avendo ad oggetto l'indennità fino a quando non ne sia disposto lo svincolo, al contrario, nell'occupazione appropriativa, l'appartenenza del medesimo fondo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza dell'autonomo diritto di ciascuno di essi al ristoro del pregiudizio verificatosi nel suo patrimonio; pertanto, la pretesa risarcitoria non può essere coltivata oltre i limiti del pregiudizio sofferto in proprio dal comproprietario istante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)