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Sez. 1, Sentenza n. 16450 del 18/07/2006 (Rv. 591494 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Rapporti non ancora esauriti - Applicabilità -.
Stato
decisa il 2006-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591494-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Le pronunzie di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale-eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile prescindendo dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della pronunzia, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale- per contrasto con un precetto costituzionale. In materia vige il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono soltanto ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Nella specie, in considerazione della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 274 cod. civ, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2006, e della conseguente soppressione dall'ordinamento del preliminare giudizio di delibazione in ordine all'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale, è stato dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso proposto in sede di legittimità contro il decreto emesso dalla Corte d'appello).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)