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Sez. 5 - , Sentenza n. 5577 del 26/02/2019 (Rv. 652721 - 03)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Regime anteriore al d.l. n. 70 del 2011 - Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente - Necessità - Fondamento - Omissione - Nullità dell'iscrizione ipotecaria - Sussistenza - Inefficacia - Esclusione - Ordine di cancellazione da parte del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2019-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652721-03

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70, Legge 12/07/2011 num. 106, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)