Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30534 del 22/11/2019 (Rv. 656352 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente - Necessità - Regime anteriore al d.l. n. 70 del 2011 - Fondamento - Omissione - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice.
Riferimenti normativi: DPR 29/04/1973 num. 602 art. 77, DPR 29/04/1973 num. 602 art. 77 com. 2, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)