Sez. L, Sentenza n. 4170 del 06/05/1996 (Rv. 497402 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle aziende operato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, ex art. 33 del d.P.R. n. 797 del 1955 - Classificazione delle stesse aziende operata, ad altri fini previdenziali ed assistenziali, in base ai criteri di cui all'art. 2195 cod. civ. - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88, i provvedimenti di inquadramento delle aziende adottati ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (come sostituito dagli artt. 6 e 7 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038), per avere efficacia vincolante limitatamente all'ambito di applicazione della disciplina degli assegni familiari (e di altre leggi che eventualmente richiamino, ai propri fini, l'inquadramento disposto ai sensi del testo unico sugli assegni familiari), non ostano alla classificazione agli altri fini previdenziali ed assistenziali delle aziende sulla base dei criteri di cui all'art. 2195 cod. civ., sicché la non rispondenza dei provvedimenti classificatori ai suddetti criteri risulta sindacabile sia in sede amministrativa che in quella giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34, Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 6, Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 7, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)