Sez. L, Sentenza n. 4422 del 20/04/1995 (Rv. 491910 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle aziende operato dall'I.N.P.S. ex art. 33 del D.P.R. n. 797 del 1955 per gli assegni familiari - Diversa qualificazione delle medesime operata ex art. 2195 cod. civ., ai fini dell'inquadramento delle aziende tenute ad assicurare i propri dirigenti presso l'I.N.P.D.A.I. - Ammissibilità - Decreti ministeriali ex art. 34 citato D.P.R. - Vincolatività esclusiva in materia di assegni familiari.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Il principio secondo il quale i provvedimenti di inquadramento delle aziende, adottati dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), non ostano ad una diversa qualificazione delle aziende medesime operata (nel periodo precedente l'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88) in base ai criteri previsti dall'art. 2195 cod. civ. ai fini dell'individuazione dei datori di lavoro obbligati ad assicurare presso l'I.N.P.D.A.I. i propri dirigenti, si applica anche ai decreti emanati dal Ministro del Lavoro in forza dell'art. 34 dello stesso D.P.R., atteso che anche tali provvedimenti, benché di natura costitutiva, hanno efficacia vincolante limitatamente all'ambito di applicazione della disciplina degli assegni familiari (e delle altre leggi che eventualmente facciano riferimento, ai propri fini, all'inquadramento previdenziale disposto sulla base di tale disciplina).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)