Sez. 3, Sentenza n. 4130 del 09/12/1974 (Rv. 372765 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESUPPOSTI - INESISTENZA DEL DIRITTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESUPPOSTI - INESISTENZA DEL DIRITTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'inesistenza del diritto; per cui e stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, che comporta l'applicabilita del disposto di cui all' art 96 comma secondo cod proc civ va intesa non solo sotto il profilo oggettivo (ossia come Mancanza assoluta del diritto per cui si agisce) , ma anche sotto quello soggettivo (come Mancanza del diritto nei confronti dell'esecutato). (V 2047'68, mass n 334146).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)