Sez. 3, Sentenza n. 1876 del 12/03/1983 (Rv. 426723 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - INESISTENZA DEL DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ESECUZIONE DA PARTE DELL'EFFETTIVO CREDITORE SUI BENI DI UN TERZO AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 2910, COMMA SECONDO, COD. CIV. - INCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - INESISTENZA DEL DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ESECUZIONE DA PARTE DELL'EFFETTIVO CREDITORE SUI BENI DI UN TERZO AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 2910, COMMA SECONDO, COD. CIV. - INCLUSIONE.*
L'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, che comporta l'applicabilità dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., ricorre non solo nell'ipotesi dell'insussistenza assoluta del diritto azionato, ma anche quando il creditore (effettivamente tale) proceda esecutivamente su beni di un terzo al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2910, secondo comma, cod. civ. (beni vincolati a garanzia del credito ovvero oggetto di un atto revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore) poiché in tal caso il creditore esecutante stesso si trova nei confronti del terzo, nella medesima condizione di inesistenza del diritto nella quale lo porrebbe la Mancanza del credito nei confronti del debitore esecutato. (V 4130/74, mass n 372765; (V 2047/68, mass n 334146; (V 2998/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)