Sez. 1, Sentenza n. 2047 del 20/06/1968 (Rv. 334146 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DIFFERENZA TRA PRIMO E SECONDO COMMA DELL'ART. 96 COD. PROC.CIV. - PROCEDURE INGIUSTE E PROCEDURE ILLEGITTIME - RICORSO ALL'ART. 2043 COD.CIV. PER LE SECONDE - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DIFFERENZA TRA PRIMO E SECONDO COMMA DELL'ART. 96 COD. PROC.CIV. - PROCEDURE INGIUSTE E PROCEDURE ILLEGITTIME - RICORSO ALL'ART. 2043 COD.CIV. PER LE SECONDE - ESCLUSIONE.*
Mentre il secondo comma dell'art. 96 cod.proc.civ. contempla solo la ipotesi dell'inesistenza, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, del diritto per cui e stato eseguito un provvedimento cautelare, o degli altri Atti ivi indicati, il primo comma dell'art. 96 cod.proc.civ. prevede la responsabilita del creditore procedente, qualora la misura cautelare od esecutiva sia revocata od annullata per Mancanza delle altre condizioni e degli altri presupposti dell'Azione. Ne consegue che in nessun caso puo farsi ricorso alla norma dell'art 2043 cod.civ. distinguendosi tra procedure ingiuste, da comprendersi nei due commi dell'art. 96 e procedure illegittime per l'inosservanza delle forme prescritte dalla legge, per le quali varrebbe la norma generale della responsabilita per fatto illecito. La distinzione tra procedura ingiusta e procedura illegittima va fatta con riferimento separato ai due commi dell'art. 96 affermandosi che il caso di procedura ingiusta ricorre nelle ipotesi previste dal secondo comma, poiche e in essa richiesta l'inesistenza del diritto, mentre nell'ampia formulazione del primo comma sono comprese tutte le possibili ipotesi cui puo dar luogo l'agire od il resistere in giudizio con mala fede o colpa grave, sia che il tema della controversia riguardi l'ingiustizia della procedura, sia che si riferisca all'illegittimita della stessa. L'art. 2043 cod.civ. e l'art. 96 cod.proc.civ. si pongono tra loro in relazione di norma generale, la prima, e norma di specie, la seconda, nel senso che la seconda contempla quella particolare ipotesi di responsabilita da fatto illecito che si verifica nel processo e che, per tale sua origine si qualifica come processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)