Sez. 2, Sentenza n. 3600 del 06/04/1991 (Rv. 471564 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - In genere | Uso non conforme a legge o al regolamento condominiale da parte del conduttore di una unità immobiliare - Azione dei condomini nei confronti del conduttore anziché del locatore - Esperibilità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - In genere
Il conduttore di una unità immobiliare dell'edificio condominiale può essere convenuto dai condomini, senza che questi siano tenuti ad agire nei confronti del locatore proprietario del bene, per l'uso che il conduttore abbia fatto delle cose comuni non conforme ai principi di cui all'art. 1102 cod. civ. o al regolamento condominiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1586, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)