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Sez. 2, Sentenza n. 2683 del 21/03/1994 (Rv. 485824 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Contrattuale | Divieto di destinare a determinati usi locali di proprietà esclusiva - Cessazione della destinazione abusiva - Richiesta del condominio nei confronti del conduttore dei locali - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario nei confronti del proprietario dei locali - Sussistenza - Nullità della notifica della citazione introduttiva nei confronti del proprietario - Accertamento del giudice d'appello - Rimessione dell'intera causa al giudice di primo grado - Necessità.
Stato
decisa il 1994-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485824-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Contrattuale

Nel caso di violazione del divieto contenuto in un regolamento condominiale contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi (nella specie: divieto di esercitare attività commerciale) il condominio può richiedere anche nei diretti confronti del conduttore del locale di proprietà esclusiva la cessazione della destinazione abusiva, con la conseguente esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con il proprietario del detto locale, che sia stato con esso convenuto in giudizio, riguardando la validità della clausola del regolamento tanto il proprietario quanto il conduttore. Ne deriva che il giudice d'appello il quale accerti la nullità di notifica della citazione introduttiva del giudizio nei confronti del primo di detti soggetti deve rimettere l'intera causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., restando esclusa la possibilità di decisione separate nei confronti, rispettivamente, del proprietario e del conduttore, in ordine alla legittimità dell'uso dell'unità immobiliare, attesa anche l'opportunità di evitare giudicati contraddittori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)