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Sez. L, Sentenza n. 11140 del 11/06/2004 (Rv. 573597 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Indebito - Ripetizione nei confronti dell'INAIL - Previo esperimento del procedimento amministrativo - Necessità - Esclusione - Fondamento - Azione di ripetizione in difetto della richiesta di riduzione annuale del tasso specifico aziendale - Esperibilità.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573597-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

L'azione di ripetizione di indebito contributivo nei confronti dell'INAIL non necessita del preventivo esperimento di alcun procedimento amministrativo, essendo la condizione di procedibilità circoscritta dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, alla sola fase di realizzazione dei contributi e non incidendo sulle controversie relative all'accertamento negativo di crediti già soddisfatti; ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebito è esperibile anche in difetto della richiesta di riduzione annuale del tasso specifico aziendale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)