Sez. L, Sentenza n. 2360 del 05/03/1987 (Rv. 451546 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - INAIL - IN GENERE - AZIONE DI RIPARTIZIONE DI INDEBITO CONTRIBUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INAIL - PREVIO ESPERIMENTO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - INAIL - IN GENERE - AZIONE DI RIPARTIZIONE DI INDEBITO CONTRIBUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INAIL - PREVIO ESPERIMENTO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'Azione di ripetizione di indebito contributivo nei confronti dell'i.N.A.I.L. non è soggetta al preventivo esperimento di alcun procedimento amministrativo, poiché il d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 circoscrive tale condizione di procedibilità solo alla fase di realizzazione dei contributi, lasciandone fuori le controversie relative all'accertamento negativo dei crediti contributivi già soddisfatti, per i quali la notificazione della domanda di rimborso è di per sè idonea ad attivare gli organi competenti dell'istituto assicuratore ai fini dell'eventuale composizione amministrativa della lite, senza che l'art. 16 dello stesso decreto (che, in particolare, subordina l'Azione giudiziaria al preventivo esperimento del ricorso amministrativo) possa operare con riguardo alla controversia in cui sia in discussione la sussistenza dell'Obbligo del pagamento (da parte del datore di lavoro) dei contributi assicurativi in relazione alla diversa qualificazione di un'attività già denunciata. (V 4055/82, mass n 422014; (V 4516/79, mass n 401023; (V 559/78, mass n 389868; (V 2369/77, mass n 386083).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)