diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6613 del 12/06/1995 (Rv. 492811 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Indebito - Ripetizione nei confronti dell'I.N.A.I.L. - Previo esperimento del procedimento amministrativo - Esclusione - Azione di ripetizione in difetto della richiesta di riduzione annuali del tasso specifico aziendale. Esperibilità - Azione di ingiustificato arricchimento - Improponibilità.
Stato
decisa il 1995-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492811-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

L'azione di ripetizione di indebito contributivo nei confronti dell'I.N.A.I.L. non è soggetta al preventivo esperimento di alcun procedimento amministrativo essendo la condizione di procedibilità - peraltro non più richiesta dal D.M. 18 giugno 1988 - circoscritta dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 alla sola fase di realizzazione dei contributi e non incidendo sulle controversie relative all'accertamento negativo di crediti già soddisfatti, con conseguente esperibilità dall'azione di ripetizione dell'indebito anche in difetto della richiesta di riduzione annuale del tasso specifico aziendale ed improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento stante il suo carattere di sussidiarietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)