Sez. 1, Sentenza n. 504 del 19/01/1991 (Rv. 470563 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Contabilità dei lavori - Riserve. | Somme dovute a titolo di IGE sul compenso pattuito - Previsione contrattuale di versamento delle stesse all'amministrazione finanziaria da parte del committente - Sopravvenienza di norma di esenzione da detto tributo - Art. 5 d.l. n. 202 del 1972 convertito nella legge n. 321 del 1972 con riferimento alla costruzione di alloggi per conto degli istituti case popolari - Domanda dello appaltatore di versamento a suo favore delle somme dovute a titolo di I.G.E. - Onere di iscrizione di riserva nel registro di contabilità - Soggezione - Esclusione.
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Contabilità dei lavori - Riserve.
In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso in cui il contratto preveda che le somme dovute a titolo di IGE sul compenso pattuito siano trattenute dal committente e da questo versate alla amministrazione finanziaria (ex art. 45 r.d. 26 gennaio 1940 n. 10), la domanda dell'appaltatore diretta ad ottenere il versamento a proprio favore di tali somme sul presupposto della sopravvenienza di una norma di esenzione dal detto tributo (art. 5 d.l. 25 maggio 1972 n. 202, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 1972 n. 321, con riguardo ai lavori di costruzione di alloggi per conto degli istituti per le case popolari) non è soggetta all'onere di iscrizione di tempestiva riserva nel registro di contabilità (art. 53 e 54 r.d. 25 maggio 1895 n. 350), atteso che il suo eventuale accoglimento non comporta un maggior onere contrattuale per il committente stesso, ma implica solo che il medesimo non tragga beneficio dalla norma fiscale di favore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 26/01/1940 num. 10 art. 45, Decreto Legge 25/05/1972 num. 202 art. 5, Legge 24/07/1972 num. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)