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Sez. 1, Sentenza n. 13399 del 01/12/1999 (Rv. 531739 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Tempestivo inserimento nel registro della contabilità - Necessità - Fondamento - Tutela della P.A. - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531739-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

L'onere dell'appaltatore di opere pubbliche di iscrivere tempestivamente, sotto pena di decadenza, nel registro di contabilità, la riserva intesa a ottenere il riconoscimento di maggiori costi da lui sopportati nel corso dell'esecuzione dell'opera (art. 54 R.D. 25 maggio 1895 n. 350), non è posta dal legislatore in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della P.A. che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica, e deve, inoltre, poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento ovvero del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)