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Sez. L, Sentenza n. 18732 del 06/08/2013 (Rv. 628346 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Azione di annullamento - Prescrizione - Conseguenze - Risarcibilità dei danni da licenziamento - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2013-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628346-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'azione volta ad impugnare il licenziamento illegittimo, in quanto diretta a fare valere un vizio di annullabilità, si prescrive in cinque anni, e tale prescrizione determina - al pari della decadenza dall'impugnativa del licenziamento - l'estinzione del diritto di far accertare l'illegittimità del recesso datoriale e, quindi, di azionare le conseguenti pretese risarcitorie, residuando, in favore del lavoratore licenziato, la sola tutela di diritto comune per far valere un danno diverso da quello previsto dalla normativa speciale sui licenziamenti, quale ad esempio quello derivante da licenziamento ingiurioso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442 com. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)