Sez. 3, Sentenza n. 14453 del 19/11/2001 (Rv. 550337 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Licenza, impeditiva del rinnovo del contratto (art. 1957, ultimo comma, cod. civ.) - Configurabilità - Condizioni - Atto giudiziale di intimazione di rilascio - Necessità - Esclusione - Atto negoziale esprimente la volontà di non rinnovare il contratto (disdetta) - Idoneità.
LOCAZIONE - DISDETTA
Per la configurabilità della "licenza", impeditiva della rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1597 cod. civ., non è necessario che il locatore intimi giudizialmente al conduttore il rilascio, essendo al medesimo fine idonea la manifestazione della volontà negoziale di non rinnovare il contratto, ossia l'intimazione della disdetta, la quale pertanto si rivela giuridicamente equipollente all'espressione letterale "licenza", usata nella predetta norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)