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Sez. 3, Sentenza n. 14453 del 19/11/2001 (Rv. 550337 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA | Licenza, impeditiva del rinnovo del contratto (art. 1957, ultimo comma, cod. civ.) - Configurabilità - Condizioni - Atto giudiziale di intimazione di rilascio - Necessità - Esclusione - Atto negoziale esprimente la volontà di non rinnovare il contratto (disdetta) - Idoneità.
Stato
decisa il 2001-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550337-01

LOCAZIONE - DISDETTA

Per la configurabilità della "licenza", impeditiva della rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1597 cod. civ., non è necessario che il locatore intimi giudizialmente al conduttore il rilascio, essendo al medesimo fine idonea la manifestazione della volontà negoziale di non rinnovare il contratto, ossia l'intimazione della disdetta, la quale pertanto si rivela giuridicamente equipollente all'espressione letterale "licenza", usata nella predetta norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)