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Sez. 3, Sentenza n. 10946 del 11/07/2003 (Rv. 569267 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Disdetta - Successiva permanenza del conduttore e corresponsione del canone - Rinnovazione tacita del contratto - Configurabilità - Esclusione - Occupazione di fatto - Configurabilità - Domanda di rilascio - Ammissibilità - Lungo lasso di tempo trascorso - Rilevanza - Esclusione - Manifestazione di volontà contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto - Necessità.
Stato
decisa il 2003-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569267-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA

La rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)