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Sez. L, Sentenza n. 368 del 30/01/1975 (Rv. 373616 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE NON CONFORME ALLA NOTA SPESE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373616-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE NON CONFORME ALLA NOTA SPESE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice del merito, in presenza di una nota specifica relativa alle spese ai diritti di procuratore ed agli onorari di difesa, ove non liquidi il tutto in conformita della nota medesima, deve indicare sia le voci per le quali non ritiene dovuti gli onorari o li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati ed eccessivi, in modo da rendere possibile, attraverso il riscontro di legittimita, l'accertamento della conformita della liquidazione agli Atti ed alle tariffe. (Conf 3001/72, mass n 360758).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)