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Sez. L, Sentenza n. 1929 del 28/05/1976 (Rv. 380729 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DIFFORME DALLA NOTA SPESE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380729-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DIFFORME DALLA NOTA SPESE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE.*

Il giudice del merito, in presenza di una nota specifica, relativa alle spese, ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato, ove non liquidi il tutto in conformita della nota medesima, deve indicare sia le voci per le quali non ritiene dovuti i diritti o gli onorari, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi, in modo da rendere possibile, attraverso il riscontro di legittimita, lo accertamento della conformita della liquidazione agli Atti ed alle tariffe. (Conf 368/75, mass n 373616).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)