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Sez. 1, Sentenza n. 436 del 19/01/1981 (Rv. 410912 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - IGE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410912-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - IGE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'esenzione da imposte e tasse, prevista dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, in tema di opere stradali ed autostradali, riguarda i Tributi che hanno per presupposto gli Atti o contratti occorrenti alla realizzazione delle opere medesime, e, pertanto, non si estende all'IGE dovuta sul prezzo dell'appalto, perche tale tributo trova il suo fondamento impositivo non in un atto negoziale, ma nell'entrata, quale mero fatto economico di passaggio del danaro da un soggetto all'altro, svincolato dal titolo giuridico che lo giustifica. (Conf 2595/80, mass n 406340; (Conf 627/79, mass n 396778).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)