Sez. 1, Sentenza n. 2131 del 26/03/1983 (Rv. 426987 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - APPALTI - ATTI E CONTRATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 729 DEL 1961 - I.G.E. DOVUTA SUL PREZZO DEL RELATIVO APPALTO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - APPALTI - ATTI E CONTRATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 729 DEL 1961 - I.G.E. DOVUTA SUL PREZZO DEL RELATIVO APPALTO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
I benefici fiscali di cui all'art. 8 della legge 24 luglio 1961 n. 729, per gli Atti e contratti occorrenti per l'attuazione delle opere stradali e autostradali previste da questa legge non si estendono all'imposta generale sull'entrata, la quale ha come presupposto dell'imposizione non un atto o un contratto, ma una entrata in relazione al cui ammontare viene commisurata l'imposta da corrispondere al momento dell'introito. Nè la norma indicata è applicabile a casi diversi da quelli contemplati che prescindano da Atti o contratti, poiché le leggi di esenzione tributaria, in quanto eccezionali, non sono suscettibili di estensione analogica. (Conf 2619/81, mass n 413391; (Conf 2397/80, mass n 413159; (Conf 3595/80, mass n 407438; (V 436/81, mass n 410912; (V 363/81, mass n 410828).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)