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Sez. 1, Sentenza n. 2619 del 29/04/1981 (Rv. 413391 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - APPALTI - ATTI E CONTRATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - IGE DOVUTA SUL PREZZO DEL RELATIVO APPALTO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413391-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - APPALTI - ATTI E CONTRATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - IGE DOVUTA SUL PREZZO DEL RELATIVO APPALTO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729 riguarda gli Atti ed i contratti occorrenti per l'attuazione di opere stradali ed autostradali e non puo estendersi all'IGE dovuta sul prezzo dell'appalto, la quale ha come presupposto dell'imposizione, non un atto od un contratto, ma un'entrata, in relazione al cui ammontare viene commisurato l'importo da corrispondere al momento dell'introito. Ne la norma indicata e applicabile a casi diversi da quelli contemplati, che prescindano da Atti o contratti, poiche le leggi di esenzione tributaria, in quanto eccezionali, non sono suscettibili di estensione analogica. (V 436/81, mass n 410912; (V 363/81, mass n 410828; (Conf 3595/80, mass n 407438).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)