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Sez. 3, Sentenza n. 2249 del 04/07/1968 (Rv. 334515 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - NATURA.*
Stato
decisa il 1968-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334515-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - NATURA.*

La responsabilita del conduttore per la ritardata restituzione della cosa locata ha natura contrattuale e non puo ritenersi assorbita o risolta nella responsabilita di carattere processuale punita dall'art.96 cod.proc.civ. per temeraria resistenza in giudizio. Pertanto il locatore ha il solo Onere di provare il ritardo nella riconsegna, mentre spetta al conduttore che intenda sottrarsi all'Obbligo del risarcimento dimostrare che il ritardo e stato determinato da causa a lui non imputabile. (Conf.2282-64 V. N.569-67, 59-65, 2061-64, 1722-63, 1675-63, 584-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)