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Sez. 3, Sentenza n. 2138 del 27/05/1975 (Rv. 375901 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RITARDO DOVUTO A CONTROVERSIA TRA LE PARTI SULLA RESTITUZIONE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - PERSISTENZA - LIMITI - CONDANNA GENERICA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375901-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RITARDO DOVUTO A CONTROVERSIA TRA LE PARTI SULLA RESTITUZIONE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO - PERSISTENZA - LIMITI - CONDANNA GENERICA - AMMISSIBILITA.*

Il locatario (o l'affittuario) e contrattualmente responsabile verso il concedente del ritardo nella riconsegna della cosa, ancorche dipeso dalla durata di controversia insorta in proposito, salvo che dimostri la non imputabilita del fatto; legittimamente, pertanto, viene pronunciata a suo carico la chiesta condanna generica al risarcimento dei danni, ove rimanga accertato detto ritardo nella riconsegna, trattandosi di un comportamento lesivo del diritto del locatore ad ottenere la restituzione nel tempo stabilito e potenzialmente idoneo a produrgli un danno. (V 1594/72, mass n 358366; 2249/68, mass n 334515).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)