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Sez. 2, Sentenza n. 11401 del 22/04/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174043 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - TRUFFA MEDIANTE CONTRAFFAZIONE DEL DISCO CONTRASSEGNO ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI - PAGAMENTO PRIMA DEL GIUDIZIO DA PARTE DELL'IMPUTATO DELLA TASSA EVASA E NON ANCHE DEI DANNI CONSEGUENTI ALL'AZIONE DELITTUOSA COMPRESE LE SANZIONI PECUNIARIE PER IL RITARDATO PAGAMENTO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N. 6 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174043-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - TRUFFA MEDIANTE CONTRAFFAZIONE DEL DISCO CONTRASSEGNO ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI - PAGAMENTO PRIMA DEL GIUDIZIO DA PARTE DELL'IMPUTATO DELLA TASSA EVASA E NON ANCHE DEI DANNI CONSEGUENTI ALL'AZIONE DELITTUOSA COMPRESE LE SANZIONI PECUNIARIE PER IL RITARDATO PAGAMENTO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N. 6 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*

In caso di truffa mediante contraffazione del disco contrassegno attestante il pagamento della tassa di circolazione degli autoveicoli non è applicabile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. qualora l'imputato prima del giudizio abbia provveduto al pagamento della tassa evasa e non anche dei danni conseguenti alla sua Azione delittuosa, in essi comprese le sanzioni pecuniarie previste per il ritardato pagamento della tassa. (V mass n 166426).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)