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Sez. 2, Sentenza n. 3258 del 03/05/1988 Ud. (dep. 01/03/1989) Rv. 180679 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA PER VEICOLI A MOTORE - FALSIFICAZIONE - CONFIGURABILITÀ DELLA TRUFFA - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180679-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA PER VEICOLI A MOTORE - FALSIFICAZIONE - CONFIGURABILITÀ DELLA TRUFFA - ESCLUSIONE - RATIO.*

La falsificazione, commessa dal privato, del tagliando (ricevuta) di versamento della tassa per veicoli a motore integra soltanto il delitto di falsità materiale in Atti pubblici di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. e non già anche il delitto di truffa di cui all'art. 640 capoverso n. 1 stesso codice, non ricorrendo l'estremo dell'artificio causalmente ricollegabile al danno cagionato alla pubblica amministrazione. Tale danno, invero, derivando dalla omissione, totale o parziale, del pagamento del tributo, non può in alcun modo riferirsi alla falsificazione del tagliando, che costituisce un fatto successivo al commesso illecito, volto ad impedire l'accertamento della violazione finanziaria, già consumata con lo spirare del termine fissato per il versamento della tassa stessa. Conf. Sez. II, 11 gennaio 1989 imp. Chiummo in corso di pubblicazione. (contra mass n 173735, S.V. Del 16 settembre 1986; (contra mass n 174042; (contra mass n 174043; (contra mass n 174044; (contra mass n 174463; (contra mass n 174763; (contra mass n 174774; (contra mass n 177772; (contra mass n 179183).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1, DPR 05/02/1953 num. 39 art. 35, Legge 24/01/1978 num. 27 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)