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Sez. 5, Sentenza n. 7502 del 22/05/2002 (Rv. 554636 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Immobili strumentali previsti dl secondo comma, lett. d), dell'art. 25 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Alienazione - Incremento di valore - Esenzione dall'INVIM - Esclusione - Assoggettabilità al tributo - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554636-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di INVIM, l'immobile impiegato dall'impresa nello svolgimento dell'attività commerciale, ai sensi dell'art. 25, comma secondo, lett. D), del d.P.R. n. 643 del 1972, si sottrae a tassazione perché svolge un ruolo strumentale all'interno dell'azienda e rifluisce, per gli incrementi di valore, sulla consistenza del complesso aziendale; esso, tuttavia, in caso di alienazione, deve essere assoggettato ad imposta, atteso che il maggior valore del bene, rispetto al costo d'acquisto, si traduce in una ricchezza distinta rispetto ai risultati della gestione imprenditoriale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 com. 2 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)