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Sez. 2, Sentenza n. 1312 del 04/07/1983 Ud. (dep. 13/02/1984) Rv. 162599 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATA - CONCORSO DELL'ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162599-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATA - CONCORSO DELL'ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata, attinente alla particolare tenuità del fatto (da valutare, questo, con indagine di merito su tutte le circostanze ex art. 133 cod. pen., non escluso il valore obiettivo del danno), può ricorrere contemporaneamente con la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, poggiando le due attenuanti su elementi diversi e non potendo la nozione di fatto essere identificata con quella di danno patrimoniale. (V mass n 900068, contrasto già segnalato; (Conf mass n 154126; (Conf mass n 152076; (contra mass n 151368).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)