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Sez. 2, Sentenza n. 5665 del 19/02/1982 Ud. (dep. 05/06/1982) Rv. 154126 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - ASSORBIMENTO DELL'ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154126-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - ASSORBIMENTO DELL'ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - ESCLUSIONE.*

L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità non è assorbita dall'ipotesi attenuata di ricettazione di particolare tenuità, prevista dall'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen.. (V mass n 900068; (Conf mass n 152491; (Conf mass n 148891; (Conf mass n 146637; (contra mass n 151368).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)